Condominio (Cassazione 7459/2015)
Condominio (Cassazione civ. n. 7459/ 2015)
La trasformazione, anche parziale, di un bene comune a bene esclusivo di un solo condomino, o di una sola parte dei condomini, mediante esclusione di alcuni di essi dalla percezione dei frutti, può essere validamente deliberata soltanto all’unanimità. Solo con l’unanimità dei condomini si realizza una decisione con valore contrattuale, diversamente dovrà dichiararsi la nullità della deliberazione assunta a maggioranza.
Nel caso preso in esame dalla Corte, l’Assemblea condominiale aveva deliberato a maggioranza che il canone relativo all’alloggio ex portineria, bene di proprietà comune di tutti i condomini, fosse accreditato ai soli condomini cui era originariamente destinato il servizio di portineria poi cessato.