Privacy / tutela immagine della Persona
Il controllo mediante un impianto di videosorveglianza all’interno di un esercizio commerciale costituisce trattamento di dati personali e deve formare oggetto dell’informativa di cui all’art. 13 del d.lgs. n. 196 del 2003, rivolta ai soggetti che accedono al locale.
(Cassazione Civile Sez.II n.17440/2015)
Sono tutelati dal Codice della Privacy (D.Lgs. 196/2003) i dati personali identificativi della persona, ovvero quelli che ne permettono l’identificazione diretta (come i dati anagrafici e le immagini), ed i dati sensibili, ovvero quelli che possono riguardare aspetti della personalità dell’individuo (esempio origine razziale, convinzioni religiose, stato di salute).
Certamente il dato identificativo principale di una persona è costituito dall’immagine.
La Cassazione, intervenuta sul ricorso dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali contro la sentenza che aveva accolto l’opposizione di un titolare di un esercizio commerciale alla sanzione amministrativa per omessa informativa privacy di segnalazione di una telecamera, ha confermato che non si può dubitare che l’immagine costituisca dato personale in quanto dato idoneo a identificare una persona. La pronuncia richiama un recente orientamento della stessa Corte (Cassazione Civile n.14346/2012).
Il trattamento delle immagini deve essere oggetto di apposita informativa ai sensi del D.Lgs. n.196 del 2003.
Le aziende non possono quindi installare telecamere senza informare gli interessati che accedono ad una zona videosorvegliata.
L’informativa, che deve essere collocata in modo da essere chiaramente visibile, deve prevedere gli elementi previsti dal Codice Privacy (art.13) anche espressi in forma sintetica e semplificata, specificando se le immagini sono solo visionate od anche videoregistrate.