Violazione del diritto d’Autore – danno in re ipsa (Cassazione civile n.12954/2016)
In tema di diritto d’autore, la Cassazione (Sent. 12954/2016) ha ritenuto che la violazione di un diritto d’esclusiva, che spetta all’autore ai sensi dell’art. 12 della legge 22 aprile 1941 n. 633 (Legge sul diritto d’Autore), costituisce danno in re ipsa, analogamente a quella di un diritto assoluto o di un diritto personale, senza che incomba al danneggiato altra prova che non quella della sua estensione.
Il caso riguardava la diffusione di un brano musicale come sigla delle partite di calcio della Nazionale, trasmesse dalla televisione tra il 1999 e il 2002.
Posto che la melodia in questione non aveva certamente propiziato buona sorte sportiva, per ciò che attiene al diritto la questione è stata affrontata dalla Cassazione col riconoscimento delle ragioni della società editrice e titolare dei diritti, che aveva concesso l’utilizzo per un determinato lasso temporale esauritosi. Successivamente il brano era stato utilizzato, sempre come copertina per le partite della Nazionale di calcio, senza alcun accordo con la casa editrice. Sebbene la società titolare dei diritti non aveva chiesto alcun corrispettivo e aveva contestato l’utilizzazione illegittima dell’opera solo quando essa era cessata, non è stato riconosciuto un tacito consenso all’utilizzo.
La pronuncia conferma un orientamento più volte affermato in tempi recenti dalla Cassazione: la violazione di un diritto di esclusiva che spetta all’autore, ai sensi della L. n. 633 del 1941, art. 12, analogamente a quella di un diritto assoluto o di un diritto personale, costituisce danno in re ipsa (Cass. n. 9854/2012, n. 8730/2011, n. 3672/2001).